Statuto

 

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

 

E’ costituita una libera Associazione politica e culturale denominata “LA FORZA DELLE DONNE – PARTITO DELL’ 8 MARZO”.

 

La sede sociale, legale ed amministrativa dell’Associazione viene fissata in Milano, via Donna Prassede, 16.

L’associazione ha durata quinquennale, successivamente prorogabile tacitamente ogni 3 anni consecutivamente.

 

Art. 2 – Adesioni al Partito

 

Possono liberamente aderire all’Associazione ogni donna e ogni uomo che condividano le finalità, i valori fondanti e l’ispirazione politica del Partito.

L’iscrizione è gratuita, individuale e annuale e si perfeziona attraverso la registrazione nel Registro degli Iscritti, custodito presso l’Ufficio di Presidenza.

La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo dell’adesione ed espulsione. Le sospensioni ed espulsioni sono disposte dall’Ufficio di Presidenza.

Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con l’attività del partito.

Chi intende recedere dall’adesione al partito deve darne comunicazione per iscritto alle strutture regionali competenti o direttamente alla struttura nazionale e per essa all’ufficio di presidenza.

Il recesso ha effetto immediatamente.

 

Art. 3 – Finalità del Partito

 

La Forza delle Donne – Movimento 8 Marzo è un partito politico autonomo ed indipendente in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, di proposta, di elaborazione, di confronto democratico. Il partito è ispirato a valori di libertà, giustizia, uguaglianza, dignità, solidarietà, rispetto, legalità, pari opportunità, sviluppo sostenibile, autogoverno, solidarietà e sussidiarietà, responsabilità, iniziativa, partecipazione ed europeismo. Il partito si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne. Obiettivi primari del partito sono la riforma dello Stato e dell Pubblica Amministrazione, lo sviluppo di una sana economia di mercato, la realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai conflitti di interessi, con una serria e concreta divisione e autonomia tra i poteri.

Il partito può concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali. Le candidature devono essere approvate dall’Ufficio di Presidenza.

 

Art. 4 – Organi e Struttura del Partito

 

Gli organi e le strutture nazionali del Partito sono:

  • – Il Congresso
  • – Il Presidente Nazionale del Partito
  • – L’Ufficio di Presidenza
  • – Il Segretario nazionale
  • – Il Tesoriere nazionale

 

Art. 5 – Il Congresso

 

Il Congresso, presieduto dal Presidente nazionale del Partito, definisce e indirizza la politica del Partito ed elegge il Segretario nazionale e il Tesoriere nazionale. Partecipano al Congresso nazionale: tutti gli iscritti, gli eletti e gli amministratori di tutti i livelli territoriali.

 

Art. 6 – Il Presidente nazionale del Partito

 

– Il Presidente nazionale presiede il Congresso ed è membro di diritto dell’Ufficio di Presidenza.

– Può convocare congressi straordinari.

 

Art. 7 – L’Ufficio di Presidenza

 

L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente nazionale, dal Tesoriere Nazionale e dal Segretario nazionale.

L’Ufficio di Presidenza:

  • – vigila sulle candidature e può, per motivate ragioni, respingerle
  • – modifica e integra il presente Statuto

Presso l’Uffico di Presidenza è custodito il Registro degli iscritti.

 

Art. 8 – Il Segretario nazionale

 

Il Segretario nazionale del partito viene eletto dal Congresso, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Al Presidente nazionale del partito spettano tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del partito, ivi compresi i seguenti compiti:

  • – rappresenta politicamente il partito in tutte le sedi;
  • – attua il programma politico ed elettorale del partito;
  • – coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali;
  • – dirige l’attività politica ed organizzativa;
  • – interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari;
  • – guida la deelegazione che rappresenta il partito nelle consultazioni di rilievo;
  • – attribuisce compiti e funzioni politiche;
  • – ha la titolarità del contrassegno del partito;
  • – approva le liste per le elezioni politiche nazionali ed europee e le liste per il rinnovo dei consigli regionali,
  • – rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali;
  • – in via d’urgenza e salvo ratifica dell’Ufficio di Presidenza, revoca gli incarichi e commina le sanzioni in caso di grave violazione dello statuto.
  • – Può nominare un Vicesegretario.

 

Art. 9 – Il Tesoriere nazionale

 

Il Tesoriere nazionale dura in carica 5 (cinque) anni e comunque cessa dall’incarico con la nomina del successore; può essere riconfermato.

Il Tesoriere del partito:

  • – ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell’associazione, nel rispetto delle leggi vigenti;
  • – ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva del partito;
  • – può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministraqzione, compresa l’acquisizione e la cessione di beni a titolo gratuito e oneroso;
  • – predispone annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi, il rendiconto con i relativi allegati presvisti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici ed il rendiconto delle spese elettorali, come previsto dalla legge;
  • – richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti, a qualunque livello territoriale;
  • inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimenti ed eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto del partito;
  • – ha facoltà per l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fideiussioni e depositi;
  • – può acquisire beni e lasciti per conto del partito;
  • – cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali del partito previsti dalle leggi vigenti e ne predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo;
  • – cura l’assunzione e la gestione del personale e il regolare funzionamento degli uffici, delle sedi del partito e di ogni attività logistica del partito;
  • – assegna incarichi rtetribuiti e commesse di servizio e di gestione.

 

Art. 10 – Finanze e Patrimonio

 

L’Associazione non ha fini di lucro.

Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi: da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, eleargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi di persone e di enti pubblici e privati, contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia. L’Associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione statutariamente competenti

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Ufficio di Presidenza decide sulla destinazione del patrimonio residuo. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La Tesoreria nazionale e gli organi nazonali del partito non sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali a qualsiasi titolo ricevuti e incassati né sono responsabili della gestione delle somme devolute dalla tesoreria nazionale alle tesorerie regionali.

Gli obblighi assunti a ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale né si verifica alcuna successione contrattuale.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.